Cerca

Il dito e la luna

Con icastica espressione veneta questo decreto legge è un tacon peor del buso. La regolarità di un processo elettorale sarà, d’ora in poi, affidata agli umori della piazza o alla protervia di una maggioranza parlamentare. Scontiamo i problemi derivanti dalla mancata attuazione dell’art. 9 della nostra Costituzione: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”

Il tanto compianto, quanto esecrato, Craxi amava moto ripetere quel detto cinese per il quale, quando si indica con il dito la luna, lo stolto guarda il dito e non la luna. L’attenzione è concentrata sulla presentazione delle liste, con timbri e firme, tanto da dover rimediare ai problemi con un ipocrita decreto- legge interpretativo. Nel momento di scrivere queste note ne ignoro il testo, ma non voglio fare la figura di uno stolto, che guarda all’unghia del dito che indica la luna.

Con icastica espressione veneta questo decreto legge è un tacon peor del buso. La regolarità di un processo elettorale sarà, d’ora in poi, affidata agli umori della piazza o alla protervia di una maggioranza parlamentare. Scontiamo i problemi derivanti dalla mancata attuazione dell’art. 9 della nostra Costituzione: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.

L’Italia è l’unico grande paese democratico che non ha una legge sui partiti politici, pur essendo uno dei paesi più generosi nel dare contributi ai partiti senza rendiconti delle spese elettorali, per non parlare dei vantaggi indiretti con il finanziamento di testate senza lettori. I membri dei partiti, anche per questo in costante diminuzione, non hanno alcuna tutela giurisdizionale contro le violazioni dell o statuto del proprio partito. La magistratura ha dato una buona mano alle oligarchie di partito interpretando l’espressione “con metodo democratico” nel senso che fosse garantito da una pluralità di partiti concorrenti alle elezioni e non che gli stessi avessero “un ordinamento interno a base democratica”, come espressamente richiesto dall’art. 39 Cost. per i sindacati.

Non solo, gli organi statutari di un partito, ad eccezione del Segretario o Presidente come padroni/padrini del nome e del simbolo, sono totalmente esclusi dal procedimento elettorale, poiché gli unici, che possono presentare liste di candidati, sono i delegati del Segretario o presidente nazionale. Tali delegati possono legalmente, e qualche volta l’hanno fatto, disattendere le decisioni degli organi di partito sulle candidature. La mancanza di una legge sui partiti costringe a tenere in piedi la raccolta delle firma, quando non si esentano i partiti già presenti nelle istituzioni rappresentative, in violazione degli articoli 3, 49 e 51 della Costituzione, che non ammettono una disparità di trattamento tra chi c’è e nuovi soggetti politici, che vorrebbero competere. Questa complicità degli insider ha coinvolto tutti dalla destra all’estrema sinistra, passando per i radicali. In vista di un vantaggio contingente i tapini non avevano pensato a quando sarebbero stati buttati fuori da una clausola di sbarramento.

Dove le sottoscrizioni di elettori sono sopravvissute, guarda caso Lazio e Lombardia, sono scoppiati i casini, perché si è estesa la platea degli autenticatori senza professionalità e disposti in nome del partito a commettere falsi in atto pubblico.
In ogni caso, come dimostra la vicenda della lista della Mussolini, scientemente invalidata da Storace, non è impedita la presentazione di una lista anche con firme false, perché fino alla condanna definitiva le firme sono valide.

La scarsa garanzia di rimedi giurisdizionali dipende anche dal fatto del termine ristretto tra la data del deposito delle candidature e la data delle votazioni. Quasi sempre le sentenze definitive arrivano a babbo morto, cioè dopo la data delle votazioni. Questo non avviene per caso, perché risponde agli interessi del padrone o dei padroni di partito: hanno le mani libere di fare e disfare le liste e soprattutto di non dover temere le reazioni degli esclusi o sentenze sfavorevoli.

Nel caso di elezioni politiche la blindatura è assoluta, grazie ad un’omertosa interpretazione dell’art.66 Cost., per la quale ogni questione che possa influire sulla composizione del Parlamento è di competenza dell Camere, cioè delle loro maggioranze. Se una legge elettorale fosse incostituzionale- e il porcellum lo è per il premio di maggioranza e le liste bloccate- l’incostituzionalità è di competenza delle Camere elette con la legge….incostituzionale!!!

Ai cittadini preoccupati per la salute della repubblica non resta, a questo punto, che impugnare la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dei consigli regionali, con la speranza che si ponga rimedio ai problemi strutturali del sistema politico, con una legge sui partiti, con la tutela giurisdizionale degli iscritti e con la presentazione delle liste di candidati agli organi competenti secondo i rispettivi statuti e con l’abolizione di firme per i partiti politici regolarmente costituiti, che siano o no rappresentati nelle istituzioni. Infine è necessario che si ristabilisca il voto personale e diretto dei cittadini ai candidati di loro predilezione, come richiesto dall’art. 48 Cost.: questo Parlamento di nominati si è coperto di vergogna con il caso Di Girolamo e con la conversione in legge del decreto tappabuchi.

Felice Besostri

(Tratto da Aprile online)