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Il diritto di conoscere, un principio base della democrazia

In nessun paese democratico la legge attualmente all’esame del parlamento italiano per limitare le intercettazioni e mettere, di fatto, un bavaglio alla stampa, verrebbe anche solo presa in considerazione. Ma è istruttivo vedere come anche la magistratura sia pronta ad agire quando venga messa in pericolo la libertà di informare

Qualche volta guardare al di fuori dei propri confini aiuta a capire cosa sta succedendo in patria e a dare alle cose la prospettiva giusta.
In nessun paese democratico la legge attualmente all’esame del parlamento italiano per limitare le intercettazioni e mettere, di fatto, un bavaglio alla stampa, verrebbe anche solo presa in considerazione. Ma è istruttivo vedere come anche la magistratura sia pronta ad agire quando venga messa in pericolo la libertà di informare.

E’ dell’altro giorno una sentenza della corte suprema dello stato del New Jersey (Stati Uniti) che si è trovata a decidere su un caso di diffamazione. L’accusa sosteneva che le notizie pubblicate dalla stampa locale su un episodio di corruzione erano diffamatorie, non solo perché nel processo successivo l’imputato era stato assolto, ma perché si riferivano ad una fase delle indagini sulle quali nessun giudice si era ancora pronunciato. Nessuna questione, ovviamente, sul diritto di cronaca di un processo, ma dare notizia di indagini non ancora giunte a conclusione ledeva, secondo la tesi dell’accusa, la rispettabilità e l’onorabilità delle persone coinvolte.

A questa tesi i giudici supremi del New jersey hanno risposto affermando che la costituzione garantisce piena e totale protezione dal reato di diffamazione ai servizi giornalistici che siano “completi, accurati e onesti”. Una delle questioni verteva sul fatto se l’uso della parola “rubare”, invece di “appropriazione indebita” nei servizi giornalistici incriminati fosse diffamatorio, ma anche in questo caso la Corte ha respinto la tesi del ricorrente.
Nella sentenza redatta dal giudice Virginia Long si riconosce che “riferire il contenuto delle indagini iniziali può in effetti costituire un danno per la reputazione dell’indagato”, ma il giudice conclude che “in una società democratica il diritto del pubblico a conoscere deve prevalere”.
Così almeno in una società democratica.
Randolph Ash

(Tratto da Aprile online)