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Gli Osservatori Comunali contro la criminalità. Il Regolamento dell’Associazione Caponnetto

QUESTO E’ LO SCHEMA DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONTRO LA CRIMINALITA’ CHE l’ASSOCIAZIONE CAPONNETTO HA PROPOSTO GIA’ UN PAIO DI ANNI FA AI SINDACI DI LAZIO, CAMPANIA E MOLISE, SENZA MAI AVER AVUTO ALCUN RISCONTRO.
SOLO IL COMUNE DI FORMIA, NEL LAZIO, QUALCHE MESE FA HA ACCOLTO LA NOSTRA PROPOSTA ED HA ISTITUITO L’OSSERVATORIO.
NEI PROSSIMI GIORNI CHIEDEREMO DI FARE ALTRETTANTO IN UN INCONTRO CHE ABBIAMO IN PROGRAMMA DI PROMUOVERE CON IL SINDACO DI NAPOLI DE MAGISTRIS.
IL PROBLEMA E’ CHE IN UN ORGANISMO COSI’ DELICATO UN’ASSOCIAZIONE ANTIMAFIA SERIA ED OPERATIVA QUAL’E’ LA CAPONNETTO NON PUO’ CHE FARSI RAPPRESENTARE DA PERSONE SERIE, ATTIVE, IMPEGNATE GIA’ NELL’ASSOCIAZIONE, FIDATISSIME ED ALTAMENTE PREPARATE.
QUINDI LA PROPOSTA PUO’ ESSERE PRESENTATA SOLAMENTE IN QUEI COMUNI LADDOVE SI DISPONE DI PERSONALE ADATTO b E NON DOVUNQUE.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA LOTTA ALLE ILLEGALITA’ E LE MAFIE “ANTONINO CAPONNETTO”
www. comitato-antimafia-lt. org
info@comitato-antimafia-lt. org
tel 3470515527
REGOLAMENTO PER L’OSSERVATORIO COMUNALE CONTRO LA CRIMINALITA’
Art.1 E’ istituito l’Osservatorio Comunale contro la criminalità inteso come centro di studi, ricerca, documentazione e di iniziativa sociale a sostegno della legalità e della lotta alla corruzione ed alla criminalità comune e mafiosa.
Art.2 L’Osservatorio svolge i compiti:
a) studiare e “fotografare” le forme criminali tradizionali ed emergenti presenti sul territorio;
b) individuare i settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa;
c) analizzare l’efficienza delle strutture preposte al contrasto della criminalità e proporre tutte quelle mutazioni, aggiustamenti, integrazioni che dovessero rendersi necessari per aumentarne l’efficacia;
d) vagliare il senso di sicurezza soggettiva dei cittadini comparandola a quella oggettiva;
e) effettuare una “mappatura” delle istituzioni del privato sociale connesse con problemi della sicurezza e del contrasto alla criminalità;
f) verificare la compatibilità con le leggi ed i regolamenti di tutti gli atti assunti dalla pubblica amministrazione locale.
Art.3 L’Osservatorio è presieduto dal Sindaco – o suo delegato in caso di assenza – ed è composto da:
a) 2 rappresentanti designati dalle associazioni di volontariato di provata serietà ed affidabilità ai livelli nazionali, oltre che presenti sul territorio comunale e che svolgano con continuità da almeno due anni attività in favore dell’azione di sostegno alla legalità ed alla lotta alla criminalità comune e mafiosa;
b) il Prefetto o suo rappresentante;
c) il Questore o suo rappresentante;
d) il Comandante provinciale dei Carabinieri o suo rappresentante;
e) il Comandante provinciale della Guardia di Finanza o suo rappresentante;
f) il Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato o suo rappresentante;
g) il Comandante della Polizia Municipale;
h) 2 magistrati, il primo in rappresentanza della Procura della Repubblica territoriale ordinaria ed il secondo della Direzione Distrettuale Antimafia competente per il territorio;
i) il responsabile della SUA (Stazione Unica Appaltante);
l) il Dirigente del Servizio comunale competente (da cambiare a seconda dell’oggetto in discussione);
m) 3 rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentativi a livello nazionale.
Art.4 La nomina dei componenti l’Osservatorio avviene con atto di Giunta Municipale su designazione dei rispettivi sodalizi o enti di appartenenza.
Essi restano in carica fino alla scadenza della consiliatura.
Art 5 Il Sindaco provvede alla prima convocazione ed all’insediamento dell’Osservatorio;
a) In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un membro dell’Osservatorio si provvede alla sua sostituzione secondo le modalità di cui all’art.4;
b) l’assenza a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla nomina e la conseguente sostituzione del soggetto decaduto con altro indicato dallo stesso ente o sodalizio di appartenenza;
c) l’Osservatorio è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei suoi membri.
Art 6 Il Presidente provvede alla convocazione della riunione dell’Osservatorio almeno 3 volte l’anno;
il Presidente è tenuto a convocare, inoltre, la riunione dell’Osservatorio ogni volta che a farne richiesta sia almeno un terzo dei componenti dello stesso;
le riunioni dell’Osservatorio sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri;
l’Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti.
Art 7 L’Osservatorio provvede a nominare durante la sua prima riunione il Segretario scegliendolo fra i suoi componenti.
Art 8 L’Amministrazione comunale provvederà a dotare l’Osservatorio di tutti i supporti strumentali, tecnici, documentali e regolamentari per consentirgli lo svolgimento dei suoi compiti;
l’Amministrazione comunale si attiverà per recuperare in sede provinciale, regionale, nazionale e comunitaria finanziamenti a sostegno delle attività e delle iniziative promosse dall’Osservatorio.
Art.9 La partecipazione alle riunioni ed alle attività dell’Osservatorio è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso, retribuzione o rimborso.
Art.10. – Accesso agli atti.
I membri dell’Osservatorio potranno accedere direttamente a tutti gli atti comunali (dall’anagrafe,
alle delibere, ai fascicoli delle gare e ad ogni altro documento ritenuto utile per lo svolgimento delle
attività proprie).