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Gassificatore di Roma Malagrotta: impianto fuorilegge

Esiste una corposa legge dello stato italiano (39 pagine, compresi gli allegati),  ed è  il Decreto Legislativo n. 59 del 18.2.2005  “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’ inquinamento”. Ne alleghiamo il testo completo.

 

Tale legge si applica  anche a TUTTI gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.  Ma è stata clamorosamente disattesa proprio a Roma  nella procedura autorizzativa  concernente l’impianto di gassificazione del CDR (combustibile da rifiuti) costruito nel quadrante ovest della capitale, a Malagrotta.  Costruito  senza gara nazionale o internazionale ma invece su “assegnazione diretta”,  e senza la VIA (Valutazione d’ impatto ambientale) complessiva, o  “Studio di sicurezza integrato dell’ area vasta”,  che  era stato richiesto ufficialmente e ripetutamente dal Comune di Roma nel 2003 e nel 2004.

 

I vertici del Dipartimento Ambiente della Provincia di Roma, sia politici che amministrativi  (che pure hanno, o dovrebbero avere,  una funzione specifica  di controllo), da noi consultati, hanno dichiarato di non sapere NULLA  di un’ applicazione della procedura di AIA, pur doverosa, al gassificatore di Malagrotta.  Il quale, come noto, ha per base autorizzativa la mera ordinanza commissariale n. 16 del 25 marzo 2005 (Storace-Verzaxchi), ordinanza prima “sospesa”, a parole,  e poi riconfermata, nei fatti,  dall’ ultimo Commissario regionale  all’ emergenza rifiuti,  Marrazzo.

 

Risulta invece che la procedura di AIA è stata richiesta per  un altro  inceneritore che il gruppo BEG SpA (in cui partecipano delle società che fanno capo allo stesso proprietario dell’ impianto di Malagrotta,  Manlio Cerroni) vuole costruire a Civitavecchia. Impianto che dovrebbe avere una capacità di 160.000 tonn/anno mentre quello di Malagrotta ha una capacità di 180.000 tonn/anno.

 

Citiamo  comunque qualche articolo di questa legge,  di assai notevole interesse:

 

“”6. L’autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all’ art.4, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione,  nonché l’ obbligo di comunicare all’ autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all’autorità competente ed ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’ autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l’ autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all’ art.4 comma 1, e dell’art.18, comma 2, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all’ art. 11, comma 3.””

 

In realtà, il gassificatore di Malagrotta, se non viene sottoposto alla procedura di AIA,  non dovrebbe poter effettuare neanche le prove  di funzionamento  e il collaudo  –   se non si adegua a questa legge dello stato.

 

NELLA SITUAZIONE  ATTUALE, INVECE  –  CHE  E’ ALLARMANTE E  FUORI  CONTROLLO –  IL  GASSIFICATORE SI  FA GIA’  NOTARE  DALLA  POPOLAZIONE PER  L’ INQUINAMENTO  ACUSTICO (!) CHE  PROVOCA CON  IL  GRANDE  FRAGORE  DEI  MACCHINARI  E PER  I FUMI  (E’ SUCCESSO  NELLA  NOTTE FRA  IL  4  E  IL  5  AGOSTO).    SI  TRATTA  IN  TUTTA  EVIDENZA  DI  PROVE CHE  VENGONO  EFFETTUATE  DALLA  SOCIETA’  DI  GESTIONE  IN  UN’ ASSENZA  SEMPLICEMENTE  TOTALE DI  CONTROLLI  E  DI COMUNICAZIONE  DA  PARTE  DELLE AUTORITA’ COMPETENTI.

E’ UNA  SITUAZIONE  ASSURDA  E POTENZIAZLMENTE  PERICOLOSA.

 

 

 

Sergio Apollonio