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Fondi. Un palese tentativo di delegittimare il Consiglio Comunale operato dal Sindaco

MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE: PRESTO AVREMO UNA “GIUNTA OMBRA”?

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Fondi del 18 febbraio u.s. era inserita la discussione sulle proposte di modifica dello Statuto comunale. Il dibattito su questo punto è stato focalizzato, da parte dei rappresentanti dell’opposizione, sulla riforma dell’art. 37 dello Statuto titolato “Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco” e, in particolare, sull’inserimento nel comma 2, alla lettera k, la seguente previsione: (Il Sindaco) può, con provvedimento motivato, e sentito l’Assessore di eventuale competenza, nominare soggetti esterni al Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale, di comprovata capacità e professionalità, per materie o ambiti di intervento specifici, purché  detta investitura sia esente dal potere di firma, sia eseguita in modo temporaneo e non continuativo, a titolo gratuito, senza alcun aggravio di sorta per l’amministrazione comunale e non sia in contrasto con quanto stabilito all’art. 22, comma 1 e ss. Il delegato dovrà attenersi scrupolosamente al segreto d’ufficio.”

I diversi interventi durante i lavori del Consiglio comunale hanno fatto rilevare l’importanza di questa modifica statutaria che, nella sua stesura, non abbiamo trovato in nessun altro Statuto comunale di nessun Comune d’Italia. Abbiamo eccepito una serie di rilievi che si possono così riassumere:

–         La possibilità, del tutto discrezionale, esercitabile da parte del Sindaco di nominare dei cittadini, esterni al Consiglio comunale, a seguire materie o ambiti di interventi specifici. Ciò significa, nella sostanza, creare delle figure del tutto anomale di “assessori ombra” che rispondono direttamente ed unicamente del loro operato al Sindaco medesimo;

–         Lo svuotamento, di fatto, della figura dei Consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, perché, in altri Statuti comunali, queste deleghe specifiche vengono attribuite dal Sindaco esclusivamente ad essi;

–         La creazione di questa figura anomala di “delegato” senza rappresentanza, senza firma e senza retribuzione e, aggiungiamo noi, senza responsabilità, per gli atti compiuti durante il suo mandato, non è contemplata nel T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali). Pertanto, la maggioranza di centrodestra, dice che essa è possibile perché ciò che non è espressamente vietato dalla legge si può fare;

–         Le modifiche allo Statuto comunale devono essere approvate con la maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio comunale, è per questo che la sua approvazione è stata rinviata alla prossima assise consiliare, avendo riscosso solo 19 voti a favore su 30. Ma se nella prossima seduta la maggioranza arroccata sulle sue posizioni, decidesse di votare le modifiche statutarie così come proposte (basterebbe la maggioranza “semplice”), darebbe dimostrazione pratica di mancanza di senso di rispetto istituzionale. Dovendo queste, secondo noi, essere condivise dall’intero consiglio comunale;

–         Il nuovo comma 2, lettera K, non prevede alcuna limitazione numerica di attribuzione di queste deleghe. Pertanto, il Sindaco, nell’esercitare questa facoltà avrebbe teoricamente la possibilità di nominare anche dieci o più “assessori ombra”, stravolgendo, di fatto, tutta la rappresentanza istituzionale dell’Amministrazione;

–         Nel novellato comma di cui sopra, si parla di delega “temporanea e non continuativa”, cosa significhi, nella pratica, questo inciso, dovrebbe essere ben delimitato;

–         Per quanto riguarda i “requisiti” che questi delegati del Sindaco dovrebbero avere, oltre a quelli di “compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale”, si parla di “comprovata capacità e professionalità”. La valutazione di questi requisiti, se non legata a parametri certi come titoli di laurea o accademici nei settori specifici, rischia di diventare del tutto aleatoria e discrezionale;

–         Il “delegato” durante il suo mandato avrà gli stessi diritti di accesso agli atti come un Consigliere comunale o un Assessore, non è sufficiente dire che egli si “dovrà attenere scrupolosamente al segreto d’ufficio”, per salvaguardare il diritto alla privacy da parte dei cittadini;

–         Non è previsto che la delega a questi soggetti dovrebbe essere motivata dal Sindaco con un documento scritto di convenzione con lo stesso soggetto, da sottoporre non solo all’Assessore al quale si dichiara, di fatto, una limitazione del suo mandato, ma all’intero Consiglio comunale, con obbligo di relazionare durante il mandato stesso e alla sua conclusione;

–         La figura di “esperto del Sindaco” non può essere confusa con quella di un semplice amministratore o funzionario comunale e laddove le funzioni concretamente svolte dal soggetto nominato siano di natura prettamente amministrativa e rientrino nelle competenze dell’ordinaria struttura burocratica, e non richiedano il possesso di un’elevatissima qualificazione tecnico-specialistica, non finalizzata a supportare il Sindaco nella sua peculiare funzione di indirizzo politico-amministrativo e nell’attuazione di punti fondamentali del proprio programma di governo, la nomina è illecita.

Per tutti questi motivi la nostra opposizione a questa modifica statutaria sarà totale. E nel caso in cui la maggioranza di centrodestra continui a chiudersi ad un confronto istituzionale e politico su questo punto, valuteremo tutte le possibili prerogative di impugnazione per farla annullare.

Non vorremmo ritrovarci nelle stesse condizioni del Comune di Sommatino in Sicilia in cui il Sindaco è stato condannato dalla Corte dei Conti dell’isola (Sentenza  della Sezione giurisdizionale nr. 3338/2008) perché aveva attribuito incarichi per:

a)     “Esperto del Sindaco per  la programmazione e la pianificazione urbanistica”;

b)     “Consulenza ad alto contenuto di professionalità per l’organizzazione ed il mantenimento dei rapporti internazionali” (sic!) , intendendosi per relazioni internazionali quelli di gemellaggio da tempo esistenti con alcune cittadine estere;

c)     “Incarico professionale di provvedere al normale funzionamento dell’orologio posto sulla Torre civica” (veramente eccezionale!);

d)      “Incarico per l’effettuazione di prestazioni professionali (rappresentanze in giudizio e pareri) in materia penale”;

e)     “Incarico professionale di “addetto alla comunicazione istituzionale integrata”.

Certo, la Corte dei Conti siciliana ha condannato il Sindaco a risarcire il Comune della somma di euro 150.880,12 perché essi erano tutti retribuiti. Ma ciò non toglie che nella motivazione della sentenza citata si faccia riferimento al fatto che alcuni incarichi erano “sostanzialmente un “espediente” per consentire di “compensare” in qualche modo il mancato inserimento nella Giunta comunale.”

Chiediamo al Sindaco Salvatore De Meo, quanti e chi saranno i “trombati” alle ultime elezioni amministrative di Fondi da “compensare” con queste sub deleghe assessorili?

Fondi, lì 27 febbraio 2011

Bruno Fiore, Capogruppo consiliare del Partito Democratico