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Esposto per ripetute illegittimità nel rilascio dei permessi di costruire nel periodo 1998-2003

REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Area D2 2B 11100 – Legislativa Contenzioso e Vigilanza

Al Responsabile dell’ Area
Tecnica Comune di SS Cosma e Damiano (L T)

Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Latina
via Ezio snc 04100

e. p, c,

Al Capo del Gabinetto del Presidente
Avv. Mazzella
SEDE

All’ Associazione Regionale
“Antonino Caponnetto”
c/a Sig. Antonio Fragasso Via A. Fusco 7-8
04021 Castelforte

Oggetto: Esposto per ripetute illegittimità nel rilascio dei permessi di costruire nel periodo 1998-2003

Con riferimento alla situazione urbanistica del comune di SS Cosma e Damiano, questa Direzione regionale con nota prot. n, 201185 del 12. 12. 2005 ha richiesto, come noto, chiarimenti al Comune, contestando la possibilità, in assenza di strumenti urbanistici generali, di consentire provvedimenti di ristrutturazione edilizia, intesi come demolizioni e successive ricostruzioni, in violazione dell’art. 9 D. P. R, 380/2001.

In proposito l’amministrazione comunale contestato quanto segue:

1 l’assenza di un controllo generale di legittimità da parte della Regione sulle concessioni edilizie e l’assenza di un potere di sovraordinazione dell’ organo regionale rispetto all’autonomia comunale nonché la configurazione di un “illegittimo ed illecito straripamento di poteri dell ‘organo regionale”

2. lo svolgimento dell’attività edilizia nel territorio comunale nel rispetto della L. R, 21. 11. 1990, n, 86 e della L. 05. 08. 1978, n. 457.

1) Per quanto attiene al controllo di legittimità sulle concessioni edilizie ovvero sui permessi di costruire si fa presente che in base al combinato disposto degli artt. 27, co. 1, 3 e 31 D, P. R, 380/2001 oltre ad una vigilanza comunale è esplicitamente previsto, in caso di inerzia dell’ente locale, l’intervento da parte dell’organo regionale.

Il dettame della norme sopra richiamate, da una parte prevede l’ operatività di una vigilanza comunale sull’ attività urbanistico-edilizia svolta sul proprio territorio con lo scopo di assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento dall’ altro dispone un’ attività di vigilanza con natura accessoria e sostitutiva esercitata dal competente organo regionale.

con nota prot. n. 14200 del 19. 12. 2005

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene altresì erronea la considerazione riportata in ordine ad “illegittimo ed illecito straripamento di poteri dell’organo regionale”. Nel caso di specie questa Amministrazione si è attivata nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa statale in materia di vigilanza e controllo (D. P. R. 380/2001).

Nel caso di specie la Regione non ha esercitato un potere generale di legittimità, infatti il suo intervento è scaturito su denuncia di privati cittadini; pertanto ha richiesto i chiarimenti necessari in ordine alle autorizzazioni di concessioni disposte dal Comune.

Inoltre per quel che riguarda il rapporto intercorrente tra enti locali e regionali, si evidenzia come sia la stessa legge regionale (L. R. 06. 08. 1999, n. 14 artt. 18, 19) a precisare che l’organo regionale esercita “un servizio generale di monitoraggio e di controllo” rispetto all’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi degli enti locali. Tale attività ha come finalità quella di permettere all’organo regionale di esercitare i propri poteri di indirizzo, coordinamento, direttiva, sostituzione ed integrazione delle funzioni e dei compiti degli enti locali. Contestualmente il combinato. disposto degli artt. 3 e 93 della richiamata legge regionale riserva alla Regione determinati compiti e funzioni amministrativi. Quest’ultimi concernono l’annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che autorizzino opere non conformi agli strumenti urbanistici generali o a norme del regolamento edilizio; la sospensione dei lavori e la demolizione di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, in caso di inerzia dei comuni. In ultimo è espressamente prevista, ad opera dell’art. 93 lett. d l’esercizio di poteri sostitutivi in materia urbanistica. Il ruolo della Regione si esplica pertanto in un controllo di legittimità e sostitutivo in caso di inerzia del Comune.

Con ‘quanto detto si ritiene di aver chiarito la prima censura esposta dal suddetto Comune.

2) Per quanto attiene allo svolgimento dell’attività urbanistico-edilizia, dall’esposto pervenutoci si evince che le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di SS Cosma e Damiano riguardavano: demolizioni e successive ricostruzioni di fabbricati inesistenti, recupero di volumetrie esistenti, costruzioni su terreni a destinazione agricola, ristrutturazioni di strutture esistenti con aumento di cubatura non previsti dalla normativa urbanistica.

L’amministrazione comunale ha risposto a tale obiezione, rinviando ad una precedente relazione trasmessa alla Regione con nota prot. n. 14711 del 28. 11. 03. In realtà da un’attenta analisi della relazione si evince che allo stato attuale il Comune non ha ancora adottato il P. R. G. (ancora in fase di redazione) ed opera ai sensi della L. R. 86/1990 e della L. 457/1978.

In primo luogo si osserva che la L. R. n. 86/1990, sulla cui base opera il Comune di SS Cosma e Damiano, che disciplina l’ipotesi di rilascio di concessioni edilizie negli enti locali sprovvisti di strumenti urbanistici, prevede che nell’ambito del perimetro del centro abitato sono consentite esclusivamente “opere di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento igienico”, rimanendo escluse le opere di ristrutturazione edilizia.

Tale previsione è speculare a quanto disposto nel D. P. R. 380/2001 dagli arti. 3, co. llett. a, b, c, e 9 co. 1, i quali prevedono che in assenza di pianificazione urbanistica i Comuni sono soggetti a limiti precisi e rigorosi. Ai sensi del richiamato art. 9 co. 1 le sole attività edilizie che possono essere correttamente esercitate consistono “in interventi previsti dalle lettere a, b, c, dell ‘art. 3 co. 1 che riguardano singole unità immobiliari o parti di esse”; tali interventi si specificano in “interventi di manutenzione ordinaria”, “interventi di manutenzione straordinaria”, ed “interventi di restauro e di risanamento conservativo”; “fuori dal perimetro dei centri abitati, interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0, 03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell ‘area di proprietà”.

Alla luce della normativa vigente in materia (D. P. R. 380/2001) si evince chiaramente l’impossibilità, per i comuni sprovvisti di pianificazione urbanistica, di rilasciare concessioni riguardanti ipotesi di ristrutturazione edilizia.

Per quanto riguarda il richiamo effettuato dal Comune alla L. 457/1978, preme sottolineare che tale legge è stata interamente assorbita dal D. P. R. 380/2001 la cui disciplina è stata sopra integralmente riportata.

Pertanto le concessioni autorizzate dal Comune di SS Cosma e Damiano sono illegittime perché violano non soltanto la vigente normativa statale (D. P. R. 380/2001) bensì anche le normative regionale a cui l’amministrazione comunale ha affermato di essersi conformata. Da una parte infatti la L. R. 86/1990 ribadisce specularmente quanto affermato dal D. P. R. 38012001, creando un coordinamento tra legislazione statale e regionale, e quindi un rafforzamento legislativo, dall’altra la L. 457/1978 è stata assorbita dalle nuove disposizioni del T. U. sull’edilizia e non è più una legge vigente.

Si ribadisce quindi che le concessioni che possono essere emanate dai Comuni in assenza di strumenti urbanistici, escludono l’ipotesi di ristrutturazione edilizia. Tale fattispecie è delineata dall’ art. 3 lett. d, D. P. R. 380/2001: in essa sono compresi “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”.

La situazione, così come esposta avrebbe dovuto determinare un intervento repentino da parte dell’ ente locale, cosa che non si è verificata. Ciò premesso si diffida il suddetto Comune a fornire entro 30 giorni dal ricevimento della

presente quanto segue.

Copia dei permessi di costruire di seguito elencati, accompagnati da una relazione illustrativa contenente l’individuazione sulla carta tecnica regionale in scala 1/10.000 dell ‘ubicazione degli interventi e dei parametri normativi e tecnici di riferimento per l’adozione degli stessi:

l. C.E. n. 28 del 09.03.1999

2. C.E. n. 36 del 30.03.1999

3. C.E. n. 22 del 25.05.2001

4. C.E. n. 12 del 25.03.2003

5. C.E. n. 22 del18.03.2002

6. C.E. n. 26 del 1996

7. C.E. n. 72 del 19.10.1999

8. C.E. n. 17 del 11.03.2002 in variante della precedente n. 72 del 19.10.1999

9. C.E. n. 50 del 05.10.2001

10. C.E. n. 31 del 23.09.2003

11. C.E. n. 64 del 16.08.2002

12. C.E. n. 29 del 11.03.1999

13. C.E. n. 45 del 17.09.2001

14. C.E. n. 14 del 12.02.1999

15. C.E. n. 2 del 10.01.2000

16. C.E. n. 33 del 10.07.2000

17. C.E. n. 14 del 12.02.1999

18. C.E. n. 79 del 26.11.1999 in variante alla n. 14 del 12.02.1999

19. C.E. n. 2 del 10.01.2000 in variante alle nr. 79 del 26.11.1999 e 14 del 12.02.1999

20. C.E. n. 33 del 10.07.2000 in variante delle nr. 2 del 10.01.2000; 79 del 26.11.1999, 14 del 12.02.1999

21. C.E. il. 35 del 22.04.2002

22. C.E. ll. 63 del 30.11.2001

23. C.E. u. 28 del 09.03.1999

24. C.E. 11. 36 del 30.03.1999

25. C.E. 11. 22 del 25.05.2001

26. C.E. 11. 12 del 25.03.2003

27. C.E. 11. 22 del 18.03.2002

28. C.E. 11. 64 del 18.08.2002

29. C.E. n. 31 dei 23.09.2003

30. C.E. n. 29 del 11.03.1999

31. C.E. u. 45 del 17.09.2001 in variante della n. 29 del 11.03.1999

32. C.E. n. 14 deI 12.02.1999 e successive varianti, n°. 79 del 26.11.1999; 2 del10.01.2000; 33 del 10. 7.2000

Si comunica, inoltre, che le informazioni che saranno fornite rappresentano conditio sine qua non per l’avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. L. 241/1990 e dell’art. 11. Il L. R. 57/1993.

Il Direttore
arch. Paolo. Ravaldini

Il Dirigente
dr. ssa Marina Aiello