Cerca

Errata attribuzione delle norme. Quattro parole per la vicenda del lago di Paola e l’Ordinanza del Tribunale superiore delle acque pubbliche

Errata attribuzione delle norme. Quattro parole per far capire, solo quattro parole per aiutare a capire l’attuale rischiosa circostanza posta dal Tribunale superiore delle acque pubbliche sulla navigabilità a motore sul lago di Paola e, poi, per analogia, da far valere sugli altri laghi protetti della Provincia (vedi lago Lungo).

Il richiamo è sull’ormai noto art. 6 della LR 06 luglio 1998, n. 24 che non si riferisce alla superficie acquea ma alla fascia di rispetto di 300 metri dalla costa dei laghi. La LR 24/98 non poteva neppure confermare il P.T.P del 1999, di un anno dopo.

Inoltre, a proposito della confusione che si vuole ingenerare facendo credere pretestuosamente abrogato il divieto di navigazione a motore.

Paradossalmente si vogliono accomunare le caratterische paesistiche di tutti i laghi.

Si fa riferimento al Piano Territoriale Paesistico – Ambito territoriale n. 6 – Bassa Sabina, di cui alla nota della Regione Lazio a firma di Iacovone n. 78525 del 02.02.2004 dove i laghi artificiali del Salto e del Turano, in provincia di Rieti, all’art. 22 del P.T.P. n. 6 sono stati inseriti nella zona di tutela orientata.

Il lago di Paola e pure il lago Lungo, in provincia di Latina, nel P.T.P. n. 13 sono stati inseriti nella zona di tutela integrale, dove rispettivamente agli articoli 28 e 69 è specificatamente vietata la navigazione a motore. IL DIVIETO E’ TUTTORA VIGENTE.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche deciderà nel merito il 09 dicembre 2009.

________

LE NORME

Piano Territoriale Paesistico – Ambito territoriale n. 6 – Bassa Sabina.

Art. 22. Norme particolari nell’area di rispetto delle rive dei laghi Salto e Turano.

Nell’area di rispetto delle rive dei laghi Salto e Turano come beni naturalistici e paesistici di notevole importanza e delle relative visuali, area delimitata e perimetrata nelle tavole E/3 come ZONA 0 di tutela orientata, sì applicano le seguenti norme particolari:

1. sono vietate opere di. modifica delle quote naturali del terreno, salvo le opere autorizzate a norma dell’art.5; le attività estrattive sono disciplinate dall’art. 15 delle presenti norme.

2. sono consentiti, per la navigazione negli specchi lacustri motori di. impianto precario di potenza non superiore a 4 CV.

3. sono vietate stazioni di smistamento e distribuzione di carburante, di gas naturale e simili, impianti zootecnici, depositi di qualsiasi materiale anche per lavorazioni all’aperto;

4. è vietata l’apertura di nuove strade, eccettuata la viabilità a fondo cieco destinata, sul percorso più breve disponibile, a servizio dell’edificazione, ed i sentieri e le piste in terra di larghezza non superiore a m.2;

5. a distanza inferiore a m.250 dalle rive, ad eccezione delle perimetrazioni dei centri abitati, l’edificazione è consentita nel limite massimo di edificabilità fondiaria di 0,03 mc per mq. di terreno, senza trasferimento in esse di cubatura edificabile da aree confinanti esterne all’area di rispetto solo per edifici per servizi connessi al turismo ed allo sport ed alla abitazione degli addetti; le costruzioni ed i nuovi impianti arborei non devono impedire, anche parzialmente, la visuale del lago da qualunque punto delle strade statali, provinciali e comunali; gli edifici devono avere coperture, anche per volumi aperti, di superficie inferiore a mq.400, altezza massima dei prospetti dalla gronda al suolo inferiore a mn.4,50 e rispettare la minima reciproca distanza di m.100; i parcheggi e le aree scoperte a servizio della edificazione devono essere ombreggiati solo da alberature: sono consentiti ripari provvisori entro il termine di tre anni dal rilascio della concessione edilizia;

6. sono vietate installazioni pubblicitarie, eccettuate targhe indicatrici delle misure minime ed una sola insegna per esercizio, di superficie non superiore a mq.1,50;

7. per la grande rilevanza del complesso naturalistico e paesaggistico dei laghi, e la necessità di una sua armonica ed ordinata antropizzazione, sarà disposto uno studio della fruibilità delle rive che comporterà anche vincoli alla utilizzazione idroelettrica dell’invaso.

Piano Territoriale Paesistico – Ambito territoriale n. 13 Terracina Ceprano Fondi – D.G.R. 30 luglio 1999, n. 4484.

Art. 22 – Ai fini della tutela ambientale le aree sono classificate in 3 categorie:

aree di tutela integrale (I)

aree di tutela orientata (0)

– aree di tutela limitata (L)

Tali aree sono individuate alle tavole serie E/3 in scala 1:25.000.

Art. 23Sono aree di tutela integrale le seguenti aree:

a) Riserva Naturale Selva del Circeo

b) Lago dei Monaci, Lago di Caprolace, Riserva Naturale Pantani dell’Inferno e aree adiacenti costiere e interne comprese tra il Rio Martino e lo sbocco al mare del Canale Diversivo Nocchia

c) Lago di Sabaudia e sponde orientali comprendendo le aree adiacenti il Braccio dell’Annunziata, il Centro Storico di Sabaudia, il Braccio della Caprara, il Braccio degli Arciglioni, il Braccio della Carnarola, la Riserva Naturale della Biosfera, la Lestra degli Arciglioni e aree circostanti, il Braccio della Molella, la Riserva Naturale Rovine di Circe e Villa di Domiziano e il Braccio della Bagnara

d) Comprensorio naturalistico Promontorio del Circeo. Il tutto come delimitato negli elaborati

grafici alle tavole serie E/3.

Art.28Nella zona I/c (Lago di Sabaudia e sponde orientali, comprendendo le aree adiacenti il Braccio dell’Annunziata, il Centro Storico di Sabaudia, il Braccio della Caprara, il Braccio degli Arciglioni, il Braccio della Carnarola, la Riserva Naturale della Biosfera, la Lestra degli Arciglioni e aree circostanti, il Braccio della Molella, la Riserva Naturale Rovine di Circe e Villa di Domiziano e il Braccio della Bagnara)

Sono consentite, dal punto di vista edilizio, solo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e dei fabbricati esistenti.

Nelle zone umide e lungo le sponde del lago debbono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazioni della vegetazione autoctona. In particolare, debbono essere salvaguardate le pregiate sughere, la palma nana e la vegetazione lacustre.

Sono vietate la navigazione a motore e l’installazione di attrezzature fisse di attracco; è consentita l’installazione di piccoli pontili in legno.

E’ consentita la pesca con l’esclusione dell’uso di reti a strascico e sorbone. Le colture ittiche possono essere consentite.

E’ vietata l’installazione di campeggi.

Sono consentite tutte le opere inerenti la valorizzazione dei beni archeologici di iniziativa della competente Soprintendenza. Eventuali nuovi tracciati viari possono avere solo carattere pedonale o di servizio.

NORME PARTICOLARI DI PIANO TERRITORIALE PAESISTICO SUB-AMBITO 13/4 (Litorale e insediamento di Sperlonga, Laghi Lungo, S.Puoto, aree adiacenti).

Art. 63 Il Sub-Ambito di piano territoriale paesistico n. 13/4 comprende i Laghi Lungo e di S.Puoto, le loro rispettive fasce di tutela e parte delle aree limitrofe a sud-est, nonchè il nucleo urbano di Sperlonga e l’intera fascia del suo litorale. Il tutto come delimitato negli elaborati grafici tavole serie E/3 in scala 1:25.000.

Art.64Ai fini della tutela ambientale, le aree sono classificate in quattro categorie:

aree di tutela integrale (I)

– aree di tutela orientata (O)

– aree di tutela paesaggistica (P)

– aree di tutela limitata (L)

Tali aree sono individuate alle tavole serie E/3 in scala 1:25.000.

Art.65Sono aree di tutela integrale le seguenti zone:

a) Lago di S.Puoto, Lago Lungo e canale di unione tra i due laghi;

b) zona della Villa della Grotta di Tiberio

Il tutto come delimitato negli elaborati grafici alle tavole serie E/3.

Art.66Sono aree di tutela orientata le seguenti zone:

a) fascia di protezione della costa dal fosso di Valle Corsara fino al confine del Comune di Sperlonga e inoltre un’area più all’interno, comprendente il Puntone Capovento e parte del Monte Bazzano;

b) promontorio di Torre Truglia e porticciolo turistico sottostante.

Il tutto come delimitato negli elaborati grafici alle tavole serie E/3

Art.69La zona di tutela integrale I/a (costituita dai Laghi di S.Puoto e Lungo, dal canale che li unisce, e da una fascia continua di rispetto di m.300 dalla riva per i due laghi e di m.150 per il canale d’unione).

Nella zona di tutela integrale del Lago di S.Puoto e del Lago Lungo è vietata la costruzione di nuovi edifici manufatti ed opere (ivi comprese strade, rilevati, sterri, sbarramenti, muri di sostegno, recinzioni in muratura, chioschi ecc.) che possano modificare le condizioni idrogeologiche, paesaggistiche e topografiche dei luoghi. Sono ammesse solo le opere precarie e temporanee relative alla manutenzione e all’uso delle infrastrutture esistenti, nonchè quelle riconosciute indispensabili per evitare il deterioramento dell’ambiente naturalistico.

E’ vietata la navigazione a motore al fine di proteggere l’equilibrio ecologico locale; le colture ittiche e la pesca debbono essere regolarmente in forme idonee al mantenimento degli equilibri ambientali, a cura dei Comuni di appartenenza. Per gli edifici ed i manufatti esistenti e regolarmente autorizzati sono ammessi gli interventi edilizi previsti al titolo IV, punti a), b), c), dell’art.31 della Legge n.457 del 5/8/1978, limitatamente alla destinazione di servizio per la ricerca scientifico-naturalistica da parte di Enti Pubblici e organismi riconosciuti. E’ vietata altresì l’alterazione delle caratteristiche vegetazionali attraverso l’eliminazione dì specie esistenti o la loro sostituzione con esemplari non autoctoni. E’ infine vietata nella zona I/a l’installazione di cartelli pubblicitari di ogni genere, fatta eccezione per la segnaletica di pubblica utilità.

Art.70La zona di tutela integrale I/b (comprende la zona della Grotta di Tiberio, sottoposta a vincolo ai sensi della legge 1089/39, e una fascia circostante di protezione di m.50). In tale zona è vietato qualsiasi intervento se non quelli relativi alla salvaguardia e alla

valorizzazione del suo valore ambientale. Per i manufatti esistenti è consentita la sola manutenzione ordinaria.