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E’ in corso l’invio da parte dell’Associazione del presente Documento a tutti i Sindaci del Lazio, della Campania e dell’Abruzzo e Molise dei quali si è in possesso delle relative email. Tutti gli iscritti e simpatizzanti sono impegnati a fare lo stesso, mettendo ovviamente al corrente gli organi dirigenti dell’Associazione dei nomi degli amministratori ai quali lo avranno rimesso o consegnato e, successivamente, delle determinazioni che questi adotteranno.

Associazione Regionale del Lazio per la lotta contro le illegalità e le mafie

“Antonino Caponnetto”

Proposta per un concreto impegno negli enti locali per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e alle infiltrazioni del crimine organizzato e mafioso

La lotta alla criminalità ed alla corruzione deve essere impegno imprescindibile di ogni singola amministrazione.

E questo non solo per un doveroso rispetto della legalità, per un dovere etico e morale di ogni singolo cittadino, ed in particolare di coloro che sono chiamati ad amministrare la cosa pubblica e, nel contempo, per fermare il continuo abuso dei più forti sui più deboli per il tramite della violenza che tante vittime ha prodotto; ma anche e soprattutto perché gli enormi capitali acquisiti con le attività criminose (traffico di droga e di armi, tratta degli esseri umani, prostituzione usura etc…) sono sempre più prepotentemente riversati nell’economia legale falsandone l’andamento, minando alla base la credibilità delle istituzioni, impedendo lo sviluppo della democrazia e il pieno esercizio dei diritti dei cittadini.

Secondo le ultime stime si calcola che il fatturato annuo delle organizzazioni criminali oscilli tra i 170 e i 180 miliardi di euro l’anno. Secondo uno studio di Bankitalia, presentato alla Commissione parlamentare antimafia, il Pil dell’economia collegata ad attività apparentemente legali, ma esercitate in modo illegale è pari al 16,5%, quello provenienti da attività totalmente illegali si attesta sul 10%. Ed ancora, secondo calcoli elaborati in sede Ue, il denaro sporco riciclato in Italia nel 2011 è pari a 150 miliardi di euro. A ciò va aggiunto che secondo il presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino la corruzione in Italia vale circa 60 miliardi di euro l’anno. Un fiume di denaro liquido che in un epoca di forte crisi di liquidità come l’attuale, rappresenta una grave fattore di destabilizzazione dell’economia e la cui analisi rende evidente quanto finora si sia fatto poco per attaccare il livello economico delle mafie.

In tale contesto il compito delle istituzioni è innanzitutto quello di non ridimensionare il fenomeno, di non sottovalutarlo. Più le attività mafiose, ed i fenomeni corruttivi collegati, sono esposte ai riflettori della cronaca e all’attenzione delle Istituzioni, maggiore e più rapida è la maturazione di quegli anticorpi sociali e culturali senza i quali la sola azione repressiva in capo alla Magistratura e alle forze dell’ordine, seppur di primaria importanza, non può risultare sufficiente a sconfiggere le mafie.

Ciò è peraltro ancor più vero se si considera che le indagini nei confronti dei crimini commessi nell’ambito dell’economia legale e nel settore appalti sono estremamente complesse e difficili da condurre e la risposta sanzionatoria molto più debole rispetto a quella inflitta ai reati tradizionalmente commessi dalla criminalità organizzata.

Gli enti locali, quindi, non possono derogare al compito di essere attori primi nella prevenzione del fenomeno criminale mafioso e possono espletare tale ruolo attivo attraverso una pluralità di strumenti:

Controllo su appalti e forniture

Gli appalti pubblici costituiscono un settore di estrema importanza per la crescita, diretta e indiretta, dell’economia italiana; non solo per la funzione sociale assolta nel garantire, per il loro tramite, la realizzazione di infrastrutture e lo svolgimento di servizi primari per la popolazione, ma anche perché in esso confluiscono enormi flussi di denaro; aspetto quest’ultimo che fa sì che tale settore attragga appetiti, leciti e illeciti, sia di imprese pulite che di quelle colluse, direttamente o indirettamente, con la criminalità organizzata.

La crisi economica in atto non fa che amplificare tale importanza e la mancanza di liquidità e di credito che ne discende rende tale settore terreno sempre più fertile per l’infiltrazione delle organizzazioni mafiose nell’economia legale.

Peraltro l’attenzione posta dalle organizzazione criminali trova una sua ragion d’essere nel fatto che, a fronte di imponenti fonti di guadagno, le attività di indagine rispetto ai tradizionali, quanto illeciti, campi di attività delle organizzazioni criminali (traffico di armi e stupefacenti, sfruttamento della prostituzione etc) risultano molto più complesse, i reati più difficilmente individuabili e ridotto l’apparato sanzionatorio.

E’, inoltre, da non sottovalutare il dato, ormai acclarato dallo studio delle dinamiche di radicamento delle mafie nei territori esterni alle loro terre di origine, che l’infiltrazione negli appalti pubblici consente di avviare quel processo caratterizzante l’azione delle organizzazioni di stampo mafioso, di controllo del territorio che si concretizza successivamente con le acquisizioni immobiliari, di esercizi pubblici e di attività imprenditoriali.

Vigilare sulla spesa pubblica e sulla correttezza delle commesse non è, quindi. solo un obbligo previsto dalla legge ma diviene, in tale contesto, un dovere civile e civico per la Pubblica Amministrazione, una priorità per tutelare l’economia legale.

Un primo dato che risalta agli occhi analizzando il sistema economico che ha il suo fulcro negli enti locali è la presenza di numerose stazioni appaltanti, la parcellizzazione dei contratti e il ricorso eccessivo al subappalto.

Tale condizione, spesso anche semplicemente a causa di carenza di competenze specifiche degli addetti quando non di comportamenti collusivi o corruttivi, determina incapacità e/o impossibilità di verifiche approfondite sulla reale natura dei contraenti e genera, inoltre, rallentamenti burocratici, scarsa efficienza ed assenza di trasparenza.

Stazione unica appaltante

Al fine di assicurare trasparenza, regolarità ed economicità dei contratti pubblici e prevenire la possibilità di infiltrazioni mafiose superando la difficoltà di applicare meccanismi di controllo e verifica approfonditi sulle varie società coinvolte a diverso titolo nelle procedure di appalto (appalto, subappalto, forniture, servizi etc) determinata da detta frammentazione, l’affidamento degli appalti deve essere gestito, come suggerito dall’ art 33 del citato d.lgs. 163 del 2006, da una unica centrale di committenza che la legge 13 agosto 2010, n. 136 (“piano straordinario contro le mafie”), viene a definire stazione unica appaltante (di seguito SUA).

Nella SUA devono essere concentrate tutte le procedure di preparazione, indizione ed aggiudicazione delle gare d’appalto nonché di monitoraggio di andamento dello stesso (Es. ricorso eccessivo alle varianti in corso d’opera al fine di far lievitare i costi) che attualmente, invece, vengono condotte su una pluralità di stazioni appaltanti.

La SUA – che può svolgere la propria attività in ambito regionale, provinciale e interprovinciale, comunale e intercomunale – come normata dal Dpcm 30 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta del 29 agosto 2011, risponde nel contempo, all’esigenza di ottimizzare il funzionamento della pubblica amministrazione con interventi finalizzati ad implementare la trasparenza e la celerità dell’attività amministrativa, alla necessità di prevenire e contrastare possibili infiltrazioni di tipo mafioso nel territorio amministrato, in particolare in un settore a rischio quale quello in questione, e permette di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure.

Commissione antimafia e protocolli d’intesa

Parallelamente proponiamo venga istituita una specifica commissione supportata da esperti e dalle associazioni impegnate nella lotta al crimine organizzato, che dovrà vigilare sugli appalti e sulla destinazione dei finanziamenti erogati, nonché sviluppare strategie atte a contrastare la malavita sul territorio.

La Commissione sarà composta da:

1) Il Sindaco del comune interessato;

2) 2 rappresentanti delle Associazioni antimafia effettivamente operanti sul territorio;

3) Il Prefetto o suo rappresentante

4) Il Questore o suo rappresentante

5) Il Dirigente del Commissariato locale o suo rappresentante;

6) Il Comandante  provinciale della Guardia di Finanza o suo rappresentante;

7) il Comandante provinciale dei Carabinieri o suo rappresentante ;

8) il Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato o suo rappresentante;

9) il responsabile della SUA (Stazione Unica Appaltante);

10) L’assessore e il dirigente del servizio competenti per materia ( da cambiare a seconda dell’oggetto in discussione)

11) 3 rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro;

I Controlli antimafia sugli appalti

Ogni singola società che avrà contatti con il Comune dovrà essere sottoposta alle verifiche di anzidetta commissione antimafia e dovrà essere sempre possibile per l’amministrazione comunale conoscere la reale composizione societaria dei suoi interlocutori.

Sarà inoltre opportuno che le stazioni appaltanti richiedano le informazioni prefettizie di cui all’art. 10 del DPR 3 giugno 1998, n. 252, oltre che per i casi contemplati, anche in ordine a:

1) subcontratti relativi a lavori pubblici per:

  • trasporto di materiali a discarica;
  • trasporto smaltimento rifiuti;
  • fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
  • fornitura e trasporto calcestruzzo;
  • fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
  • noli a freddo di macchinari;
  • fornitura di ferro lavorato;
  • fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ex art. 118, comma 11, del Codice;
  • servizio di autotrasporto;
  • guardiania di cantiere;

2) subappalti di lavori pubblici di importo uguale o inferiore a netti 50.000,00 euro, qualora ricorrano elementi che possano costituire indici di anomalia (significativi ritardi nell’esecuzione dei lavori, richiesta di varianti in corso d’opera da parte dell’appaltatore o concessionario, reiterate violazioni di leggi o regolamenti, carente organizzazione del cantiere sotto il profilo della manodopera impiegata e del rispetto della norme della sicurezza dei lavoratori).

3) per gli altri subappalti di lavori pubblici di importo superiore a 50.000,00 euro.

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, è necessario che la stazione appaltante preveda specifiche clausole nei bandi di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato, quali:

  1. la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell’acquisizione delle informazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
  2. obbligo per l’aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
  3. l’obbligo per l’Aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall’impresa aggiudicataria;
  4. Impegno per l’Aggiudicatario a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico;

Sarà inoltre importante che la stazione appaltante costituisca e mantenga una banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e concessione per un importo pari o superiore a 25.000,00 euro e delle imprese subappaltatrici o comunque esecutrici di opere o lavori di importo pari o superiore a 50.000,00 euro, ovvero per i servizi e forniture cosiddette “sensibili”, indipendentemente dall’importo, con l’indicazione degli organi sociali e di amministrazione, nonché dei titolari delle imprese individuali e la trasmetta periodicamente (ogni due mesi), in formato elettronico alla Prefettura.

Le società fiduciarie

Una vera e propria zona d’ombra ai fini della verifica di eventuali infiltrazione mafiose e per una trasparente tracciabilità dei capitali è costituita dalle società fiduciarie.

La società fiduciaria è un’impresa che assume l’impegno di amministrare i beni per conto terzi, la rappresentanza di titolari di azioni e/o obbligazioni, ed è una delle formule societarie tipiche di chi non vuole apparire come socio in società di capitali e non rendere pubblico quindi il suo nome.

Nelle procedure di gara, anche per effetto della diretta applicazione del diritto comunitario, assumono rilievo centrale i principi di trasparenza, che comporta l’obbligo della Pubblica Amministrazione di rendere pubblici procedure e provvedimenti, consentendo in maniera estesa il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di soggetti terzi interessati; il principio di buona amministrazione che indica la necessità che l’azione amministrativa, nel perseguire il pubblico interesse, si svolga secondo le modalità più idonee ed opportune ai fini dell’efficacia, dell’economicità` e dell’efficienza, ed infine il principio di par condicio che impone all’amministrazione di trattare tutti i soggetti potenzialmente interessati all’aggiudicazione di un appalto in condizioni di assoluta parità;

Il principio di trasparenza coniugato al principio di par condicio, impone che tutti i partecipanti debbano chiarire, ciascuno rispettivamente con le modalità adatte al tipo di struttura d’impresa con la quale ci si presenta alla procedura di evidenza pubblica, la propria reale identità, consentendo a chiunque abbia interesse, oltre che all’amministrazione, di essere in grado di risalire all’identità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche;

La disposizioni di cui al d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che disciplina le procedure di affidamento di contratti pubblici nonché i “requisiti di ordine generale” di partecipazione alle stesse, non prevedono espressamente che il concorrente debba rendere noto all’amministrazione il proprio assetto proprietario, non facendo quindi rientrare, tra le cause di esclusione quella di chi non abbia dichiarato all’amministrazione i propri assetti proprietari, ovvero i soci, noti od occulti, diretti o indiretti, enumerando però, nel contempo una serie di obblighi di dichiarazione cui i concorrenti sono tenuti e che comportano, laddove si riscontri l’assenza anche di uno solo dei requisiti di ordine generale, l’esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara.

Tra le suddette cause di esclusione sono indicate le dichiarazioni richieste dall’art. 38 che incombono principalmente sulle società partecipanti alla gara e sui soci della stessa ma anche, laddove il concorrente e` costituito da una aggregazione di più soggetti in una delle forme aggregate ammesse dall’ordinamento, a ciascuno di essi.

La legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”), però, pur riconoscendo come legittima la partecipazione alle gare pubbliche da parte delle società fiduciarie, ha posto la condizione che queste ultime, su richiesta della stazione appaltante, debbano comunicare alle amministrazioni interessate l’identità dei fiducianti (cfr. art. 17, comma 3), concetto peraltro esteso dalla giustizia amministrativa (TAR Lazio Roma, sez. III, 3 dicembre 2007, n. 12103) anche alla forma della società anonima riconosciuta da un ordinamento straniero in ordine alla partecipazione ad una gara di forniture aperta al mercato internazionale .

Peraltro la giurisprudenza, supportata anche dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea n. 213 del 16 dicembre 2008 e n. 538 del 19 maggio 2009, ha espressamente riconosciuto la possibilità che la stazione appaltante, in sede di redazione del bando di gara, introduca cause ulteriori di esclusione rispetto a quelle previste dalla normativa comunitaria e recepite oggi all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, inserendo nella lex specialis di gara requisiti o adempimenti procedimentali ulteriori e più stringenti.

La priorità assunta dalla necessità di attivare una continua e costante prevenzione degli episodi di corruzione e delle infiltrazioni della criminalità organizzata attraverso un attento monitoraggio nella filiera dell’impresa e, nel contempo, le possibilità offerte dalle norme in tema di contratti pubblici di inserire una serie di obblighi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’art. 38, primo fra tutti, l’art. 46 dello stesso Codice, che ammette la possibilità che le stazioni appaltanti invitino, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, nonché la legittimità, sancita dal medesimo articolo, ove i concorrenti non evadano le richieste della appaltante, a procedere all’esclusione degli stessi dalla gara, rende, quindi, possibile, se ce ne sono le volontà politiche, uno stringente controllo sui soggetti giuridici che partecipano alle gare, prevedendo in particolare che le stazioni appaltanti richiedano la composizione societaria in modo da identificare le persone fisiche che vi fanno parte e qualora i soci fossero a loro volta persone giuridiche, richiedano la composizione anche a queste ultime e cosı` via, fino ad identificare tutte le persone fisiche e comunque nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale;

Se la ratio della norma è quella di garantire la trasparenza e la sicurezza delle partecipazioni alle gare e delle aggiudicazioni pubbliche, e` evidente che, in tutti i casi in cui l’identità` del partecipante (o addirittura del soggetto che si aggiudichi la gara) non sia trasparente, e` necessario predisporre adeguate tutele e precauzioni al fine di garantire la trasparenza della procedura pubblica.

Il quadro normativo, cosi come ricostruito, rende evidente, quindi, come sia possibile introdurre, tramite lex specialis di gara, obblighi di collaborazione in capo ai partecipanti alle gare pubbliche e alle stazioni appaltanti che possono estendersi oltre quanto specificamente previsto nel Codice dei contratti pubblici, purché siano funzionali a chiarire la posizione dell’operatore per esigenze legate alla verifica dei requisiti morali o professionali richiesti in gara;

E’, infatti, evidente che una seria azione di contrasto di eventuali infiltrazioni non può prescindere dal fatto che l’Amministrazione debba conoscere il proprio interlocutore, nella fattispecie, l’impresa, onde verificare la serietà morale della stessa e dei suoi soci, diretti ed indiretti. Peraltro, in questa stessa ottica si muovono le previsioni in tema di subappalto, che impongono alla stazione appaltante di verificare, volta per volta, che chiunque interloquisca, anche indirettamente, con una commessa pubblica, rispetti i requisiti richiesti dalla normativa antimafia;

Diversamente, peraltro, si realizzerebbe una diversità di trattamento discriminatoria in favore delle società fiduciarie e/o anonime (nell’accezione straniera del termine), con grave danno alla chiarezza e alla trasparenza delle procedure pubbliche.

Trasparenza

Come ampiamente illustrato un ruolo centrale nella prevenzione e nel contrasto della corruzione e delle infiltrazioni mafiose è assunto dal principio di trasparenza.

La trasparenza è strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità ed ha portata generale, tanto che l’adempimento egli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra, secondo la legge, nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione.

Il decreto legge 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” sancisce l’obbligo della Pubblica Amministrazione di rendere pubblici procedure e provvedimenti, consentendo in maniera estesa il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di soggetti terzi interessati; in particolare all’art. 11 la trasparenza viene definita come:

accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità

Rendere un’amministrazione pubblica cristallina non può, quindi, prescindere dal rendere pubblico, tramite pubblicazione sul proprio sito web, oltre a quanto previsto dal comma 8 del citato art. 11 del d.l. 150/2009, ogni atto e procedimento amministrativo, ed in particolare:

1) Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il piano degli investimenti, il piano esecutivo di gestione ed il documento di programmazione finanziaria, comprensivo di tutti gli allegati e, in particolare, dell’elenco delle ditte fornitrici e delle eventuali consulenze si dovessero necessariamente rendere indispensabili.

2) Le delibere, sia di consiglio che di giunta, approvate, suddivise per anno, argomento, presentatore, iter. Ciascuna delibera deve essere inserita sul sito entro due giorni dall’approvazione

3) L’archivio degli altri atti del Consiglio Comunale/provinciale/regionale – interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno – con l’indicazione dei proponenti e lo stato del loro iter amministrativo, pubblicati con le stesse modalità di cui al punto precedente

4) Le determine dirigenziali e le ordinanze sindacali.

5) I bandi e gli esiti di gara per i lavori, per le forniture di servizi e materiale vario, appalti e subappalti, eventuali affidamenti di lavori di “somma urgenza “.

6) Richieste di concessioni edilizie, autorizzazioni varie, PUA rilasciati, vincolistica.

7) L’elenco delle proprie proprietà immobiliari e loro destinazione d’uso.

8) L’elenco degli incarichi esterni (incarichi, studi, progettazioni, consulenze, contratti a tempo determinato, etc.) con chiaramente indicati: ufficio proponente, soggetto assegnatario, tipologia dell’incarico, trattamento economico riconosciutogli, data di conferimento/rinnovo e di scadenza dello stesso; obbligo di dichiarare se i consulenti hanno rapporti lavorativi con le società controllate o partecipate dal comune e per quali importi, obbligo di dichiarare che i consulenti non hanno condizioni d’incompatibilità .

9) Per ogni Società controllata – anche quelle controllate attraverso una partecipata – la ragione sociale, i bilanci, i nominativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti

10) Pubblicità dei lavori consiliari, con relativa archiviazione fruibile, attraverso resoconto stenografico e/o audio/video con indicizzazione

11) Albo pretorio telematico

Passo importante in un percorso di concreta trasparenza è, inoltre, come suggerito dall’ANCI giovani, l’approvazione di un “Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori, dei consiglieri comunali e degli altri soggetti obbligati” in base al quale devono essere resi pubblici tra gli altri:

  • Lo stipendio, i rimborsi e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall’ente di appartenenza;

· La dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all’anno precedente l’assunzione dell’incarico, degli anni in cui ricopre l’incarico e dell’anno successivo; i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le eventuali funzioni esercitate in qualità di amministratore o sindaco di società.

  • Il possesso di titoli o quote azionarie o incarichi a vario titolo presso società di capitali pubbliche e/o private, nonché a società di scopo giuridicamente riconosciute o a cooperative, che ricevono finanziamenti pubblici dal Comune, nonché vincitrici di appalti per prestazioni di servizi e lavori pubblici forniti per gli stessi.
  • La dichiarazione da parte degli eletti dei finanziamenti ricevuti e/o dei doni, benefici o altro assimilabile;
  • Il registro delle spese, comprensive delle spese per lo staff, spese per l’ufficio, spese per viaggi sia dell’eletto che dello staff, spese telefoniche e dotazione informatica, spese varie;
  • Gli atti presentati con relativi iter fino alla loro conclusione;
  • Il quadro delle presenze ai lavori dell’istituzione di cui fa parte e i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa.

La costituzione di parte civile

L’impegno delle istituzioni contro la corruzione, le illegalità e le mafie non può prescindere dal porsi a difesa e sostegno di quei cittadini e di quelle comunità che si trovino ad essere vittime di illegalità e/o della criminalità, ponendosi al loro fianco nelle aule di giustizia, compiendo così un gesto inequivocabile di solidarietà e, nel contempo, ergendosi a garante del rispetto delle regole per la comunità amministrata.

Un impegno che può, e deve, concretizzarsi con la promozione della costituzione di parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio di propria competenza, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni quali:

1) I delitti di cui all’art. 416 bis del codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

2) Gravi reati in danno dello Stato o alla Comunità quali i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita (articolo 648-bis e articolo 648-ter c.p.); estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies della legge 7 agosto 1992, n.356), corruzione (articolo 319 c.p.), peculato (art. 314 c.p.), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

3) Reati contro la pubblica amministrazione (Libro II, titolo II, capo I e II del codice penale)

4) Gravi reati di violazione urbanistica e contro l’ambiente.

Condotta etica degli amministratori

Il perseguimento della legalità prima ancora che enunciato deve essere praticato; assunto da cui scaturisce l’ovvia, ma non sempre scontata, esigenza non solo che un amministrazione che si prefigga di condurre un azione severa che sia concreto deterrente a infiltrazioni mafiose e/o a quei tanti comportanti illegali e a quei fenomeni corruttivi che spesso ne costituiscono l’humus fertile, agisca secondo la legge e persegua ogni forma di illegalità, ma che la stessa si ponga ad esempio per la collettività amministrata ed adotti una condotta chiara e priva di ambiguità rispetto a propri esponenti e/o dipendenti che si trovino coinvolti in inchieste ed indagini.

In tale contesto assumono estrema importanza alcuni semplici ma imprescindibili linee di condotta che ogni amministrazione dovrebbe sancire, e rendere pubbliche, in una specifica carta etica.

Linee di condotta che sinteticamente possono essere riassunte con:

· Garantire la massima collaborazione con l’autorità giudiziaria qualora l’amministrazione si trovasse coinvolta in indagini concernenti la propria attività politica o amministrativa, fornendo tutta la documentazione e le informazioni utili all’attività degli inquirenti ed assicurando analoga collaborazione da parte degli uffici, evitando azioni o omissioni volte ad ostacolarne l’attività:

· Assicurare l’adozione immediata di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei propri dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d’ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile.

· Impegnarsi affinché in caso propri esponenti vengano rinviati a giudizio o sottoposti a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati di corruzione, concussione, mafia, estorsione, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti, e ogni altra fattispecie ricompresa nell’elenco di cui all’art. 1 del Codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 18 febbraio 2010, gli stessi rimettano il proprio mandato.

· Impegnarsi nei casi di rinvio a giudizio per i reati sopraelencati di dipendenti o di altri amministratori dell’ente, a promuovere la propria costituzione parte civile nel relativo processo.

  • Impegnare il capo dell’Amministrazione, in caso di mancato rispetto delle sopracitate disposizioni, ad assumere tutte le iniziative necessarie, dal richiamo formale, alla censura pubblica, fino alla revoca della nomina o del rapporto fiduciario, al fine di assicurarne l’ottemperanza ovvero sanzionarne l’inadempimento.

Adesione all’Associazione “Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”

La promozione della cultura della legalità ed il contrasto alla corruzione e alle infiltrazioni della criminalità organizzata necessitano di un impegno diffuso e condiviso nonché di un continuo confronto tra i soggetti attori per individuare sempre nuovi strumenti di contrasto ad un fenomeno, quello delle infiltrazioni mafiose, che evolve costantemente adeguandosi alle nuove opportunità offerte dalle velocissime modificazioni del tessuto economico in cui operano.

In tale contesto risulta importante che gli Enti locali aderiscano all’associazione senza scopo di lucro “Avviso pubblico”, costituita da enti locali e Regioni con l’intento di collegare ed organizzare gli Amministratori pubblici che concretamente si vogliano impegnare a promuovere azioni di prevenzione e contrasto all’infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

asscaponettocv@gmail.com

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