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ALCUNI DUBBI SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 

Il Fatto Quotidiano, martedì 23 luglio 2019

ALCUNI DUBBI SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

NICOLA FERRI

Il Ministro della Giustizia Bonafede ha presentato al Consiglio dei Ministri un disegno di legge di riforma della giustizia civile e penale che comprende anche la modifica del sistema elettorale del C.S.M. e la disciplina dei rapporti tra magistratura e politica.

SISTEMA ELETTORALE C.S.M. Per neutralizzare lo strapotere delle correnti nella scelta dei candidati e nella elezione dei componenti togati si prevede un sistema scandito su due tempi: prima si eleggono 5 candidati in ognuno dei 20 Collegi che sostituirebbero quello unico nazionale attuale e poi si procede, in ogni Collegio, al sorteggio tra i 5 candidati del suo (unico) rappresentante. Così congegnato il sistema appare in contrasto con l’art. 104/4 della Cos tit uzio ne per il quale i due terzi dei componenti “sono eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie”: ne deriva che la nomina non può essere affidata al fato ma va collegata alla manifestazione di volontà dell’el etto re che “e le g ge ”, cioè “sc e gl i e ” la persona che intende mandare al C.S.M. quale suo rappresentante. Se si volesse ad ogni costo mantenere il sorteggio sarebbe preferibile un meccanismo che preveda una prima fase con l’estrazione a sorte dei 5 candidati per ogni Collegio e una seconda fase con l’elezione diretta del candidato, scelto tra i 5, da parte di tutti i magistrati del collegio. Resterebbe comunque sul sistema dei Collegi il dubbio di illegittimità costituzionale derivante dalla lettura della Legge fondamentale per la quale “t u tte ” le categorie sono elette da “tutti” i Magistrati (cioè su scala nazionale).

MAGISTRATI E POLITICA. 1) Si prevede che il magistrato candidato ma non eletto venga destinato, per cinque anni, ad uffici giudiziari di un Distretto di Corte d’appello diverso da quello dove si era presentato. In questa ipotesi la mancata elezione si risolve in una causa sopravvenuta di incompatibilità con la sede originaria sicchè l’assegnazione ad un’altra sede non contrasta con la Costituzione (v. Corte Costituzionale sent. n.172/1982). 2) Si prevede che il magistrato cessato dal mandato parlam entare nazionale o europeo, ovvero dalla carica di sindaco di grandi città o di presidente di Regione cessa definitivamente di far parte della Magistratura per essere collocato a vita negli uffici del Ministero della Giustizia. Si tratta di una norma fortemente sospetta di incostituzionalità per contrasto con l’art.51/3 per cui “Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro” . Va ricordato che nell’A ss e mblea Costituente l’on. Lelio Basso, relatore del Titolo IV-Rapporti politici sottolineò: “Per questa norma costituzionale è garantito ad ogni cittadino…di ritrovare il suo posto di lavoro quando sia cessato l’ufficio pubblico cui sia stato chiamato: disposizione nota già alla Costituente di Weimar, e necessaria perché i diritti politici non siano resi vani per la più larga parte della popolazione” (Atti C.C. vol. II pag. 11). In conclusione: il “suo posto di lavoro” non può significare altro che il posto dove il magistrato, prima di essere eletto, esercitava la sua funzione di giudicante o di requirente e nel quale ha diritto di rientrare senza essere penalizzato per avere esercitato il diritto politico di elettorato passivo garantito dall’art. 51/1 della Costituzione.