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Comincia con questa nota del Dr.Salvatore Carli,Responsabile dell’Ufficio Studi dell’Associazione Caponnetto, il dibattito relativo alla proposta da noi elaborata in relazione al trasferimento delle competenze in materia di prevenzione antimafia ai Procuratori Distrettuali.Ci auguriamo che le considerazioni in essa contenute siano di sprone ad ulteriori contributi

In via preliminare occorre rammentare che la misura di rigore di cui agli art. 143 del d.lgs. 267/2000 ( scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose)   e quella di cui all’art. art. 4 del d. lgs. n. 490 del 1994 e dall’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ed oggi dagli articoli 91 e segg. del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione): costituisce una misura preventiva volta a colpire l’azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III, SENTENZA 30 GENNAIO 2015, N. 455. )

Quindi si tratta, di misure di prevenzione seppur basate su fatti che non raggiungono quella  soglia di gravità richiesta per l’applicazione delle misure di prevenzioni personali ( dall’art. 1  e ss del d.lgs. 159/2011) patrimoniali (dall’art. 6  e ss del d.lgs. 159/2011).

Peraltro un elemento di  correlazione  di  detti provvedimenti alle misure di prevenzione di cui al libro 1 del d.lgs. 159/2011  si ricava anche dalla copiosa giurisprudenza amministrativa formatasi  in materia che addirittura esclude, in ordine al provvedimento di  scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose, la comunicazione dell’avvio del procedimento di cui alla L. 241/90 ( legge sul procedimento amministrativo), trattandosi di un’attività di natura preventiva e cautelare, per la quale non vi è necessità di alcuna partecipazione (CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III, SENTENZA 14 FEBBRAIO 2014, N. 727.

Si tratta quindi di intervenire qual quadro normativo di riferimento (libro I del D.lgs. 159/2011 già  L. 575/65, e d.lgs. 267/2000) e includere le specifiche modifiche ed integrazioni che rendono fattibile la competenza del procuratore Distrettuale Antimafia  anche ai fini dell’applicazione elle misure di prevenzione  di cui all’art. 91 del d.lgs. 159/2011 e art. 143 del d.lgs 267/2000 ( snaturandola  della di natura di prevenzione sociale per collocarla nell’alveo delle misure di prevenzione di cui al Libro I dello stesso d.lgs. 159/2011), armonizzando le modifiche stesse alle specifiche  disposizioni di prevenzione antimafia  . 

Si dovrà quindi prevedere  l’applicazione di misure di prevenzioni    correlate al riscontro di quegli elementi  aventi una soglia di gravità inferiore ( elementi di fatto, sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la pubblica amministrazione ovevro il permanere nella carica di amministratore pubblico di enti loclai) rispetto a quella richiesta per l’applicazione delle misure di prevenzione già incluse negli art.li dal 21 al 81 del d.lgs. 159/2011. In altri termini con questa tipologia di prevenzione ( allo stato di competenza dei prefetti e di cui si propone l’assegnazione ai  procuratori Distrettuali)   non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo.

Si rammenta che già l’art 2 bis, l. 575/1965,( poi trasfuso nel D.lgs. 159/2011)  conteneva  la disciplina generale sulle speciali indagini patrimoniali propedeutiche alla proposta di applicazione di una misura patrimoniale che può trovare applicazione, con le opportune modifiche legislative, anche ai provvedimenti interdittiva   in questione. .

 Prima delle recenti riforme, le relative  indagini potevano essere esperite dal Procuratore della repubblica e dal Questore; adesso con il D.L. 92/2008 tale competenza è stata estesa anche al Direttore della direzione investigativa antimafia.

Quindi , prevendendo il  vigente quadro normativo  la partecipazione non solo del Questore ma anche  del Direttore della direzione investigativa antimafia, viene assicurato  al procuratore Distrettuale Antimafia un qualificante supporto investigativo, rappresentato, come si diceva,  non solo dal Questore che , come è noto resta però  gerarchicamente sottoposto, sotto un profilo funzionale, al prefetto, ma anche dal Direttore della DIA che sicuramente offre maggiore garanzie di terzietà , rafforzate dal diretto rapporto con il Procuratore distrettuale antimafia

Peraltro, giova rammentare  che l’art. 2 della legge 94/2009 ha previsto   la competenza esclusiva del Procuratore distrettuale per l’applicazione della misure di prevenzione antimafia.

Pertanto, qualora il legislatore dovesse condividere le proposte modificative formulate dall’associazione antimafia Caponnetto, di includente  tra le misure di prevenzione  ( primo libro del D.lgs. 159/2011)   anche quelle misure di cui all’art. 91 del d.lgs. 159/2011 e di cui all’art. 143 del d.lgs. 267/2000,    la competenza del Procuratore Distrettuale sarebbe già contemplata dalla legislazione vigente

Infine va rammentato che   il legislatore della riforma 2008 ha accolto le indicazione della Relazione della Commissione antimafia di attivare in capo al Procuratore nazionale antimafia un potere di impulso e di coordinamento, anche attraverso l’applicazione di sostituti procuratori nazionali a procedimenti di prevenzione presso le direzioni distrettuali antimafia . In tale ottica si è modificato il regio decreto n. 12/1941, inserendo l’art. 110 ter, il quale prevede che “il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’articolo 371 bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale”.