Un ottimo strumento al contrasto delle infiltrazioni mafiose nei lavori ed appalti pubblici, questa banca dati se fosse stata istituita anni fa, molti appalti sarebbero stati indenni e mai aggiudicati a prestanomi e mafiosi, prevenzione e denuncia sono i veri anticorpi.
Emblematico il caso degli appalti a Trento e Larino, appalti aggiudicati a personaggi già in precedenza interdetti dalla Prefettura partenopea, ma che tristemente sia a Trento che a Larino nessuno sapeva nulla.
Ora speriamo che chi dovrà utilizzare questo strumento lo faccia in pieno delle sue funzioni e con l’onestà che deve essere base principale di chi deve vigilare.
Testimone di Giustizia
Gennaro Ciliberto
Certificazione antimafia: al via la Banca dati nazionale unica
Tipologia: Normativa
appalti banca dati Codiceantimafia regolamento
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 193 del 30 ottobre 2014, recante ad oggetto “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalita’ di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159″.
Il regolamento, in vigore dal 22 gennaio 2015:
– disciplina le modalità di funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui al Libro II, Capo V del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del rilascio della documentazione antimafia.
– individua inoltre le modalita’ di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni, effettuate sulla predetta Banca dati, di consultazione e accesso da parte dei soggetti individuati, rispettivamente, dagli articoli 97, comma 1, e 99, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 3.
– stabilisce, altresi’, le modalita’ di collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche’ con altre banche dati detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia.