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Un ottimo strumento, speriamo che sia utilizzato.

Un ottimo strumento al contrasto delle infiltrazioni mafiose nei lavori ed appalti pubblici, questa banca dati se fosse stata istituita anni fa, molti appalti sarebbero stati indenni e mai aggiudicati a prestanomi e mafiosi, prevenzione e denuncia sono i veri anticorpi.
Emblematico il caso degli appalti a Trento e Larino, appalti aggiudicati a personaggi già in precedenza interdetti dalla Prefettura partenopea, ma che tristemente sia a Trento che a Larino nessuno sapeva nulla.
Ora speriamo che chi dovrà utilizzare questo strumento lo faccia in pieno delle sue funzioni e con l’onestà che deve essere base principale di chi deve vigilare.
Testimone di Giustizia
Gennaro Ciliberto

Certificazione antimafia: al via la Banca dati nazionale unica

Tipologia: Normativa
appalti banca dati Codiceantimafia regolamento
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 193 del 30 ottobre 2014, recante ad oggetto “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalita’ di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159″.

Il regolamento, in vigore dal 22 gennaio 2015:

– disciplina le modalità di funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui al Libro II, Capo V del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del rilascio della documentazione antimafia.

– individua inoltre le modalita’ di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni, effettuate sulla predetta Banca dati, di consultazione e accesso da parte dei soggetti individuati, rispettivamente, dagli articoli 97, comma 1, e 99, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 3.

– stabilisce, altresi’, le modalita’ di collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche’ con altre banche dati detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia.