Cerca

UN’IMPORTANTE, LODEVOLE INIZIATIVA CHE MERITA DI ESSERE PUBBLICIZZATA

UN’IMPORTANTE, LODEVOLE INIZIATIVA CHE MERITA DI ESSERE PUBBLICIZZATA

Proposta di legge
“Disposizioni per favorire l’uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell’Agenzia regionale”

d’inziativa dei Consiglieri:

Enrico Fontana

Fabrizio Cirilli

Luisa Laurelli


Relazione

Con la legge regionale “Promozione dell’uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali” si vogliono costituire:

l l’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (in sigla ABECOL);

l il Fondo regionale di rotazione per l’estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati;

l il Fondo regionale di garanzia per facilitare l’accesso al credito dei destinatari dei beni.

Il fine generale è quello di promuovere la destinazione, l’assegnazione e l’effettivo ed ottimale utilizzo sociale di tutti i beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali (L. n.109 del 7.03.1996), garantendo, nel rispetto delle competenze regionali, lo “sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio” e l’”attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato e per la riqualificazione delle aree degradate” (artt. 1-2, L. R. n. 15 del 5.7.2001).

L’istituzione dell’ABECOL e dei Fondi regionali di rotazione e di garanzia hanno lo scopo, infatti, di assicurare il superamento delle criticità e dei problemi che – come è stato messo in evidenza nella bozza di “Protocollo d’intesa sulla destinazione e sull’utilizzo a fini sociali e produttivi dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali” – “anche a causa degli oneri economici connessi alla gestione dei beni, rendono complesse e difficoltose la destinazione, l’assegnazione e l’effettivo utilizzo del bene confiscato”.

In particolare, in seguito agli incontri avvenuti presso Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie, con chi si occupa dei beni confiscati alla criminalità organizzata, sono emerse le maggiori criticità per la destinazione, l’assegnazione e l’effettivo utilizzo dei beni:

1. mancanza di un piano organico – ragione per la quale Libera ritiene si debba arrivare alla stesura di un Testo Unico in materia di confisca dei beni;

2. mancanza di sistematicità – anche per questo l’art. 15 del Disegno di Legge del Governo n. 733 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” prevede di far confluire le competenze in materia di assegnazione e destinazione dei beni confiscati ai Prefetti, in ragione delle competenze specifiche attribuite dalla legislazione antimafia al Ministero e al Prefetto e visti anche i positivi risultati raggiunti negli anni grazie al loro intervento di indirizzo, stimolo e raccordo. In ragione di questa criticità, Libera propone la creazione di un’Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati ad organizzazioni criminali;

4. mancanza di continuità – la possibilità di revoca del provvedimento definitivo, infatti, comporta una “precarietà permanente della confisca”.

Per queste ed altre criticità individuate, l’ABECOL avrebbe finalità di raccordo non solo interistituzionale tra Prefetture, Agenzia del Demanio, Province, Comuni e Consorzi di Comuni, ma anche trasversale tra gli Assessorati della stessa Regione, oltre che di sinergia con le associazioni e le cooperative sociali interessate all’assegnazione dei beni immobili sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali.

Infatti l’ABECOL promuove la definizione di un protocollo regionale che renda partecipi i soggetti istituzionali competenti nella semplificazione del procedimento di destinazione dei beni e la sottoscrizione di protocolli d’intesa per favorire che i beni giungano, alla fase finale della procedura, effettivamente fruibili, liberi da vincoli giuridici o di fatto e, dove possibile, mantenuti e gestiti, già nella fase di amministrazione provvisoria, con fini sociali, attraverso le modalità e i soggetti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente per ciò che attiene i beni sequestrati e confiscati (Legge n.109 del 7 marzo 1996 e dalla Legge Regionale n. 15 del 5 luglio 2001: comunità, enti, associazioni rappresentative, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti nonché alle associazioni ambientalistiche riconosciute ex art. 13 L. 349/86).

Come conseguenza di una collaborazione trasversale tra gli assessorati regionali, l’ABECOL promuove e verifica che questi inseriscano, tra le priorità nelle proprie politiche, la promozione dell’utilizzo dei beni confiscati, favorendo, da una parte, quei Comuni o Consorzi di Comuni assegnatari dei beni che hanno promosso il loro uso, dall’altra quelle associazioni e cooperative sociali che effettivamente li utilizzano. Nella stessa prospettiva, verranno realizzate, con gli assessorati competenti, iniziative per la formazione dei soggetti assegnatari di beni confiscati e la promozione di cooperative sociali per la gestione dei beni stessi.

L’ABECOL, inoltre, assicura la trasparenza nelle informazioni e nelle procedure di assegnazione degli stessi beni.

Per un’organica e chiara descrizione delle attività che la costituzione dell’Agenzia e dei Fondi di rotazione e di garanzia permette di realizzare, nella legge qui proposta le funzioni e i compiti dell’ABECOL sono suddivisi per ciascuna delle diverse fasi della procedura: sequestro, confisca definitiva e destinazione, assegnazione ed utilizzo dei beni.

Con questa legge si vuole che l’ABECOL assuma, nella fase di sequestro, iniziative che prevengano il deterioramento dei beni, realizzandone il censimento e mettendo in atto quelle necessarie a consentirne l’eventuale destinazione.

Nella fase di confisca definitiva e destinazione dei beni, l’istituzione dell’ABECOL permette di valutare la tipologia dei beni per i quali la regione chiede la destinazione, privilegiando quei beni non trasferiti al patrimonio del comune ove il bene è sito a causa delle criticità riscontrate nella fase precedente. Inoltre, l’istituzione di un Fondo di rotazione permette, favorendo un accordo tra Regione ed Istituti Bancari, l’estinzione delle ipoteche e di altri gravami trascritti sui beni stessi.

Per semplificare le procedure di destinazione dei beni, l’ABECOL promuove e coordina un tavolo permanente di consultazione tra tutti i soggetti istituzionali interessati, istruisce le richieste di destinazione dei beni da parte della Regione e la loro assegnazione, in raccordo con i Comuni in cui il bene è situato.

Infine, nella fase di assegnazione ed utilizzo dei beni confiscati, l’ABECOL predispone i bandi regionali per l’assegnazione di finanziamenti destinati al pieno ed effettivo utilizzo sociale dei beni confiscati, di cui all’art. 5, comma1, lettera b) della l.r. n. 15 del 5.7.2001 e all’art. 45 della l.r. n. 31 del 24.12.2008 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009). Sarà l’ABECOL a verificare il corretto utilizzo dei finanziamenti stessi da parte dei soggetti assegnatari e l’effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni e il loro utilizzo, segnalando alle autorità competenti eventuali difformità, e prevedendo mezzi di informazione che garantiscano la divulgazione dei bandi suddetti oltre che il coordinamento delle iniziative, la sensibilizzazione e l’informazione pubblica. Sono infatti previste attività quali la redazione ed l’aggiornamento di un rapporto analitico periodico che utilizzi i dati a disposizione dell’Agenzia del Demanio, dell’Ufficio del Commissario e delle Prefetture per assicurare il coordinamento, l’effettivo utilizzo ed il monitoraggio delle caratteristiche del bene, oltre che di un manuale delle buone prassi di utilizzo e gestione dei beni sequestrati e confiscati.

In quest’ultima fase, inoltre l’istituzione di un Fondo di garanzia, facilita l’accesso al credito degli assegnatari dei beni, promovendone l’ottimale utilizzo.

Quella che segue è una bozza di legge per la promozione dell’uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, con la quale si vuole intraprendere un percorso partecipato che a partire dalla Commissione Sicurezza della Regione Lazio e dall’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per i beni confiscati alle mafie coinvolga le comunità, gli enti, le associazioni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e tutti gli interessati, nella definizione di un disegno di legge da sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale.


Art. 1

(Finalità)

1. La Regione interviene con la presente legge per favorire, nell’ambito delle proprie competenze, la destinazione e l’assegnazione dei beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali, ai fini del loro ottimale utilizzo sociale.


Art. 2

(Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio – ABECOL)

1. Per le finalità di cui ai commi 1 è istituita, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) l’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL).

2. L’ABECOL ha autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2008.


Art. 3

(Compiti dell’ABECOL)

1. L’ABECOL promuove la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti, istituzionali e sociali, interessati alle fasi di destinazione, gestione e assegnazione dei beni confiscati.

2. Nella fase del sequestro dei beni, l’ABECOL:

a) realizza, in collaborazione con l’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità di cui alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale), il censimento dei beni sequestrati, riscontrandone lo stato di manutenzione, eventuali gravami e criticità;

b) presta la collaborazione, qualora richiesto dai competenti organi statali, al fine di prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca.

3. Nelle fasi di confisca definitiva e destinazione dei beni, l’ABECOL:

a) istruisce le richieste di destinazione dei beni da parte della Regione e la loro assegnazione, in raccordo con i Comuni in cui il bene è situato;

b) promuove la definizione di accordi con gli istituti bancari per l’estinzione di ipoteche o di altri gravami trascritti sugli stessi beni e che ne ostacolano la destinazione;

c) promuove e coordina un tavolo permanente di consultazione tra tutti i soggetti istituzionali interessati per la semplificazione delle procedure di destinazione dei beni;

d) predispone i bandi regionali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) della l. r. 15/2001 e all’articolo 45 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009) e i bandi regionali relativi alla presentazione di domande per attività da svolgere relativamente ai beni trasferiti al patrimonio della Regione;

e) costituisce e gestisce uno sportello regionale che garantisca il coordinamento delle iniziative, la sensibilizzazione e l’informazione pubblica;

f) verifica il corretto utilizzo dei finanziamenti stessi da parte dei soggetti assegnatari;

g) verifica l’effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni e il loro utilizzo, segnalando alle autorità competenti eventuali difformità;

h) promuove la costituzione di cooperative di lavoratori per la gestione dei beni aziendali confiscati e destinati all’affitto ai sensi dell’articolo undecies, comma 3, lettera a) della l. 575/1965 e successive modifiche.

4. Nella fase di assegnazione ed utilizzo dei beni confiscati, l’ABECOL:

a) propone alla Giunta regionale l’adozione di provvedimenti finalizzati all’assegnazione dei beni confiscati ai soggetti di cui all’articolo undecies, comma 2, lettera b) della l. 575/1965 e successive modifiche;

b) realizza attività di documentazione, comunicazione e sensibilizzazione sull’utilizzo dei beni confiscati;

c) redige ed aggiorna, in collaborazione con l’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità, un rapporto annuale sui beni sequestrati, confiscati, destinati e assegnati nella Regione Lazio;

d) redige ed aggiorna un manuale delle buone prassi di utilizzo e gestione dei beni confiscati;

e) effettua il monitoraggio dell’effettivo utilizzo dei beni confiscati e comunica semestralmente all’assessorato competente lo stato del loro utilizzo;

f) realizza, in collaborazione con gli assessorati competenti, iniziative per la formazione dei soggetti assegnatari di beni confiscati e la promozione di cooperative sociali per la gestione dei beni stessi.


Art. 4

(Rinvio alla normativa generale sulle agenzie)

1. Relativamente all’attività, alla organizzazione e al personale dell’ABECOL, nonché al controllo e alla vigilanza da esercitare sulla stessa, e comunque per ogni altro aspetto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della l. r. 1/2008.


Art. 5

(Protocolli d’intesa)

1. L’ABECOL promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa con i soggetti pubblici competenti per permettere che i beni giungano, alla fase finale del procedimento di destinazione degli stessi, effettivamente fruibili, liberi da vincoli giuridici o di fatto e, dove possibile, siano mantenuti e gestiti in tutte le fasi del procedimento.

2. L’ABECOL promuove la collaborazione con le Prefetture, l’Agenzia del Demanio, le Province, ovvero con i Comuni dove sono allocati i beni, ai fini della semplificazione del procedimento di destinazione dei beni stessi.


Art. 6

(Priorità nei programmi di finanziamento)

1. La Regione riconosce priorità, nei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali ed in quelli predisposti da enti dipendenti della Regione, a progetti che riguardino il riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati e confiscati.

2. L’ABECOL promuove e verifica il riconoscimento delle priorità previste dal comma 1.


Art. 7

(Fondo di rotazione)

1. Al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di rotazione per l’estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione del fondo di rotazione di cui al comma 1.


Art. 8

(Fondo di garanzia)

1. Al fine di facilitare l’accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni è istituito un fondo regionale di garanzia per l’uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione e di accesso al fondo di garanzia di cui al comma 1.


Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri connessi con l’approvazione della presente legge si provvede con legge di bilancio.